IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel proc. pen. n. 3567/81A r.n.r. contro Santurri Umberto, nato a Roma il 26 aprile 1961 arr. il 27 febbraio 1991 - arr. dom. il 1 marzo 1991 in Roma, via Matteo Tondi n. 5, scarc. il 12 marzo 1991, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere acquistato per farne uso personale gr. 0,120 di eroina da Montixi Erminio, in Roma, 27 febbraio 1991. Premesso che l'imputato e' stato tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato in epigrafe, unitamente al Montixi, in ordine al quale il tribunale ha pronunciato separata sentenza. Considerato che la fattispecie incriminatrice risultante dal coordinamento disposto degli artt. 73, 75 e 78 del t.u. 309/1990 appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, per i motivi diffusamente esposti nell'ordinanza in causa Martignetti (depositata il 5 gennaio 1990), con la quale questo stesso tribunale rimetteva a codesta Corte la risoluzione di analoga questione. Invero la identificazione della predetta fattispecie basata sulla detenzione (o importazione o acquisto) di quantita' di sostanze stupefacenti eccedenti la "dose media giornaliera", viola il principio di ragionevolezza (in quanto fonda la punizione su una presunzione assoluta di spaccio non corrispondente all'id quod plerumque accidit), nonche' il principio di ugualianza, in quanto finisce col sottoporre alla stessa sanzione penale situazioni diverse (spaccio e consumo). Essa viola altresi' il principio di necessita' offensiva dei comportamenti punibili - in quanto punisce una condotta che o e' priva di concreta pericolosita' per beni altrui (nel caso di consumo di drighe leggere o di uso "compatibile" di droghe pesanti) ovvero e' insuscettibile di discrimine mediante la prova della insussistenza del pericolo nel caso concreto, mentre, in quanto lede un bene dello stesso consumatore, non puo' giustificare l'applicazione della sanzione penale - nonche' la riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto rimette alla p.a. la determinazione di un elemento della fattispecie penale (la dmg da cui dipende il discrimine tra lecito e illecito penale), al di fuori dei necessari criteri e principi direttivi, senza che la nozione si cui si fonda il predetto discrimine abbia di per se' alcuna consistenza scientifica. Ritenuto che il criterio quantitativo non e' idoneo a differenziare la condotta legittimamente punibile (spaccio) da quella non punibile alla stregua della Costituzione (consumo), giacche', ove sia determinato con criteri di larghezza appare inutile in quanto si presta ad essere utilizzato come copertura per l'attivita' di spaccio, mentre se e' determinato con criteri restrittivi coinvolge necessariamente (ed illegittimamente) il consumo nella sanzione penale. Considerato, quindi, che per ricondurre il denunciato complesso normativo nell'ambito della legittimita' costituzionale occorre eliminare dall'art. 75 del citatato t.u. l'inciso "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al primo comma dell'art. 78". Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante per la risoluzione del caso di specie, atteso che l'imputato, in base alle norme allegate a sospetto di incostituzionalita', dovrebbe essere sottoposto a sanzione penale per il mero acquisto, della droga di cui e' stato trovato in possesso e in relazione alla quale non ricorrono elementi che non possa fare indurre la destinazione allo spaccio.